oncontextmenu="return false"

statuto

Statuto

(Iscrizione della nuova versione nel registro delle associazioni il 16 luglio 2021)

§ 1 Denominazione, sede legale, esercizio finanziario

(1) L'associazione porta il nome PSSD Hilfe Deutschland e. V. ed è stata iscritta nel registro delle associazioni.

(2) La sede legale dell'associazione è a Colonia.

(3) L'esercizio finanziario dell'associazione è l'anno solare.


§ 2 Scopo dell'associazione e statuto non lucrativo

(1) Gli scopi dell'associazione sono la promozione della scienza e della ricerca e la promozione della tutela dei consumatori. Inoltre, l'associazione persegue scopi di beneficenza ai sensi del § 53 n. 1. AO.

Gli scopi dell'associazione sono realizzati in particolare dal fatto che l'associazione

a) Rappresenta gli interessi delle persone che sperimentano effetti collaterali persistenti associati a quella che è attualmente nota come sindrome da disfunzione sessuale post SSRI (PSSD) dopo aver interrotto gli psicofarmaci.

b) promuove la ricerca e la discussione scientifica sulle cause e sui possibili metodi di trattamento e guarigione della sindrome attualmente nota come Disfunzione Sessuale Post SSRI (PSSD), ad es. B. attraverso la collaborazione con medici e ricercatori, attraverso il supporto di studi scientifici o l'avvio di ulteriori progetti.

c) informare il pubblico in generale e gli esperti sul rischio di sviluppare menomazioni persistenti (effetti collaterali permanenti) attraverso l'uso di farmaci psicotropi, ad es. B. fornendo materiale informativo, scrivendo a medici e psicoterapeuti o partecipando ad eventi specialistici.

d) promuove lo scambio di esperienze tra gli interessati dall'associazione offrendo gruppi di chat, ore di consultazione telefonica, ecc. per gli interessati.

e) diventa attivo nella politica sanitaria e ad es. B. a livello locale, statale e federale per gli interessi delle persone interessate.

(2) L'associazione persegue esclusivamente e direttamente scopi di beneficenza e beneficenza ai sensi della sezione "Finalità tributarie privilegiate" del codice tributario.

L'associazione è altruisticamente attiva; non persegue principalmente i propri scopi economici.

I fondi dell'associazione possono essere utilizzati solo per scopi statutari. I soci non percepiscono compensi dall'associazione.

L'associazione non può favorire alcuna persona con spese estranee allo scopo dell'associazione o con compensi sproporzionatamente elevati.

(3) Il consiglio, i membri e le altre persone che lavorano per realizzare e salvaguardare lo scopo dell'associazione possono essere rimborsati per i costi associati.

L'assemblea generale può anche decidere un compenso forfettario annuale ragionevole per i membri del consiglio di amministrazione. L'importo del compenso per l'attività non può superare il forfait per il volontariato.

(4) I membri in pensione o espulsi non hanno diritto al patrimonio dell'associazione.


§ 3 Finanziamento

L'associazione è finanziata da

    Quote associative, donazioni e sovvenzioni pubbliche e non.

È esclusa l'accettazione di donazioni e altri benefici nonché la conclusione di contratti di consulenza e sponsorizzazione da parte o con l'industria farmaceutica.


§ 4 Adesione

(1) Può diventare membro dell'Associazione qualsiasi persona fisica o giuridica collegata agli scopi di cui all'articolo 2, paragrafo 1.

(2) La domanda di ammissione all'associazione deve essere presentata per iscritto (per lettera) o per testo (via e-mail) al consiglio di amministrazione e deve contenere i dati del richiedente richiesti nel modulo di adesione all'associazione. Con la domanda di ammissione all'associazione, il richiedente accetta lo statuto dell'associazione.

Nel caso di minorenni, la domanda di ammissione deve essere presentata dal legale rappresentante.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda di adesione a propria discrezione.

Per essere efficace, la dichiarazione di adesione all'associazione richiede la conferma scritta (ad es. per lettera) o testuale (ad es. per e-mail) da parte del consiglio di amministrazione.

Il comitato esecutivo non è tenuto a giustificare il rifiuto della domanda al richiedente.

(3) L'ammissione è per un periodo di 12 mesi in prova. Durante questo periodo, l'adesione può essere disdetta da entrambe le parti in qualsiasi momento, in deroga al § 5, senza preavviso e senza indicarne i motivi. Le dimissioni o l'esclusione devono essere dichiarate per iscritto (ad esempio tramite lettera) o in forma scritta (ad esempio tramite e-mail o WhatsApp). Se non ci sono dimissioni o esclusioni, l'abbonamento in prova verrà convertito in un abbonamento regolare dopo 12 mesi.

(4) Su proposta del Consiglio Direttivo, l'Assemblea Generale può nominare membri onorari o altre persone fisiche o giuridiche che hanno dato un contributo speciale all'associazione.

(5) Con la domanda di adesione devono essere dichiarati i rapporti (in particolare con l'industria farmaceutica) che potrebbero portare a un conflitto di interessi materiale o immateriale. Ciò comprende:

    Lavoro dipendente e onorario, attività di consulenza, sostegno economico ricevuto per attività scientifiche e domande di brevetto, compensi percepiti, altri benefici finanziari o monetari nonché la titolarità di azioni, warrant o altre azioni e altre circostanze che il Consiglio di Gestione ritiene possano essere valutate come un conflitto di interessi.


§ 5 Cessazione dell'iscrizione

(1) L'appartenenza all'associazione termina per dimissioni, espulsione o decesso. Con la cessazione dell'affiliazione cessano contestualmente tutte le cariche associative ricoperte dal socio interessato.

(2) Le dimissioni devono essere dichiarate per iscritto (ad es. per lettera) o in forma scritta (ad es. per e-mail o WhatsApp) al consiglio. Le dimissioni possono essere dichiarate solo con un preavviso di un mese alla fine del mese.

(3) Un membro può essere espulso dall'associazione per giusta causa. Un motivo importante esiste in particolare se il membro

a) danneggia la reputazione o gli interessi dell'associazione, in particolare facendo dichiarazioni pubbliche a nome dell'associazione.

b) Consiglieri diffamati, sia all'interno che all'esterno della vita associativa.

c) sostiene gruppi di interesse che agiscono in contrasto con gli interessi dell'associazione.

d) si comporta in modo disonorevole, sia all'interno che all'esterno della vita associativa.

e) è in arretrato di oltre tre mesi con il pagamento delle quote associative e nonostante sollecito scritto (es. lettera) o scritto (es. e-mail o WhatsApp) sotto pena di esclusione dall'Associazione arretrati non versati .

f) fonda una società concorrente.

(4) Il Consiglio Direttivo decide sull'esclusione. Prima che la delibera venga approvata, al membro interessato deve essere data la possibilità di fare una dichiarazione al Comitato Esecutivo entro un periodo non inferiore a due settimane.

(5) Se l'esclusione riguarda un membro del consiglio, l'assemblea generale decide sull'esclusione. Il consigliere espulso non ha diritto di voto.

(6) Le informazioni sull'imminente esclusione e, se del caso, la delibera del Comitato esecutivo (se un membro del Comitato esecutivo è escluso, la delibera dell'Assemblea generale) sull'esclusione devono essere comunicate per iscritto al membro interessato (ad es. per lettera) o in forma testuale (ad es. per e-mail) e giustificarlo. La lettera si considera inviata quando è stata inviata all'ultimo indirizzo postale o all'indirizzo e-mail fornito.

(7) Con il provvedimento, l'appartenenza del socio interessato è sospesa e il socio è sospeso da tutte le cariche fino alla conclusione definitiva della procedura di esclusione.

(8) Se non viene presentato alcun reclamo contro di esso ai sensi del § 5 paragrafo 10, la risoluzione entrerà in vigore alla scadenza del periodo di reclamo e l'adesione sarà terminata.

(9) Con la cancellazione o con la ricezione della notifica di esclusione, tutti i diritti dell'associato nei confronti dell'associazione si estinguono immediatamente.

(10) Il membro interessato può presentare un reclamo contro la decisione di esclusione entro quattro settimane per iscritto (ad esempio per lettera) o in forma scritta (ad esempio per e-mail) presso il consiglio. Il termine decorre dal giorno successivo all'invio della decisione. Il reclamo deve essere giustificato. Il consiglio di amministrazione (in caso di esclusione di un membro del consiglio, l'assemblea generale) prende la decisione finale. Se l'opposizione non è proposta in tempo utile, la sospensione ha effetto fino al termine della procedura di esclusione o fino alla conclusione dell'adesione ai sensi dell'articolo 5, comma 9.


§ 6 Diritti e doveri dei membri

(1) Ogni membro ha il diritto di utilizzare le strutture e le offerte dell'associazione e di partecipare a eventi comuni.

(2) Ogni membro ha lo stesso diritto di voto e di voto nell'assemblea generale. Il diritto di voto può essere trasferito ad altro socio avente diritto di voto mediante delega scritta (ad es. lettera) o scritta (ad es. e-mail). La procura è valida solo se presentata al consiglio prima dell'inizio dell'assemblea generale. Nessun socio può disporre di più di tre voti. Il trasferimento dei diritti di voto può essere concesso solo per la rispettiva assemblea generale nel suo complesso.

(3) Ogni socio ha il dovere di promuovere gli interessi dell'associazione, in particolare di pagare regolarmente le quote associative e, per quanto è in suo potere, di sostenere con il proprio lavoro la vita dell'associazione.

(4) Ogni membro è tenuto a comunicare immediatamente le modifiche ai dati personali (nome, indirizzo postale, indirizzo e-mail, numero di cellulare, coordinate bancarie, ecc.) per iscritto (ad es. per lettera) o in forma di testo (ad es. per e-mail). e-mail).


§ 7 Quote associative

(1) Ogni membro deve pagare una quota associativa che è dovuta in anticipo. Questo è pagabile trimestralmente o semestralmente. La data di scadenza si verifica senza un sollecito.

(2) L'importo delle quote associative e la data di scadenza sono decise dall'assemblea generale.

(3) Ogni membro è tenuto a conferire all'associazione un mandato di addebito diretto SEPA per riscuotere la quota associativa. In caso di mancato rispetto di tale obbligo, il Consiglio Direttivo può disporre l'addebito di una congrua maggiorazione.

(4) I soci onorari sono esonerati dall'obbligo di versare la quota associativa.

(5) Su richiesta del membro interessato, il Consiglio Direttivo può rinunciare alla riscossione delle quote associative o ridurre la quota associativa da pagare per i membri che ricevono benefici ai sensi di SGB II o SGB XII, BAföG o vantaggi simili.


§ 8 organi dell'associazione

Gli organi dell'Associazione sono il Consiglio Direttivo e l'Assemblea Generale.


§ 9 Consiglio di amministrazione

(1) Il Consiglio di Amministrazione è composto dal primo e dal secondo presidente, da un massimo di tre assessori e dal tesoriere. La carica di tesoriere può essere ricoperta in unione personale con altra carica consiliare.

(2) L'associazione è rappresentata in sede giudiziaria e stragiudiziale dal presidente o da un presidente e da un altro membro del consiglio.


§ 10 Compiti del Comitato esecutivo

Il consiglio dell'associazione è responsabile della rappresentanza dell'associazione ai sensi del § 26 BGB e della gestione della sua attività. In particolare ha i seguenti compiti:

a) Preparazione delle assemblee generali compresa la definizione dell'ordine del giorno,

b) Convocazione dell'Assemblea Generale,

c) Esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea generale,

d) amministrazione del patrimonio dell'associazione e tenuta della contabilità,

e) preparazione dei budget annuali e delle relazioni annuali,

f) Delibera sull'ammissione e l'esclusione dei soci.


§ 11 Nomina del Consiglio di Gestione

(1) I membri del Consiglio Direttivo sono eletti individualmente dall'Assemblea Generale per un periodo di due anni.

(2) I membri del consiglio ai sensi del § 9 comma 1 possono diventare solo membri dell'associazione.

(3) L'appartenenza all'associazione termina anche con l'appartenenza all'associazione.

(4) È consentita la rielezione o la revoca anticipata di un membro del consiglio da parte dell'assemblea generale.

(5) Un membro del consiglio rimane in carica dopo la scadenza del normale mandato fino all'elezione del suo successore.

(6) Se un membro lascia il consiglio prematuramente, i restanti membri del consiglio hanno il diritto di eleggere un membro dell'associazione al consiglio fino a quando non viene eletto un successore dall'assemblea generale.

§ 12 Consulenza e decisioni da parte del Consiglio Direttivo

(1) Il Consiglio Direttivo si riunisce secondo necessità.

(2) Le riunioni del consiglio devono essere convocate dal primo presidente, se non è disponibile dal secondo presidente, se non è disponibile da un altro membro del consiglio. Non è necessario annunciare un ordine del giorno. L'invito è informale e può essere fatto per iscritto, oralmente (per telefono), via e-mail o in qualche altra forma di testo. Tra il giorno dell'invito e il giorno della riunione consiliare devono intercorrere almeno cinque giorni, senza contare il giorno dell'invito e il giorno della riunione. Il luogo e l'ora della riunione consiliare devono essere comunicati con o nell'invito.

(3) Le riunioni consiliari si tengono di norma per telefono o videoconferenza (es. via Skype o WhatsApp).

(4) Il consiglio ha il quorum se almeno due membri partecipano alla riunione del consiglio. Il processo decisionale è deciso dalla maggioranza dei voti validi espressi. In caso di parità decide il primo presidente.

(5) Le deliberazioni del consiglio di amministrazione devono essere registrate e messe a disposizione degli altri membri del consiglio in forma di testo (ad esempio inviandole via e-mail o WhatsApp o caricandole su un cloud). Il verbale è valido senza firma. Il verbalizzante è nominato all'inizio dell'adunanza.


§ 13 Compiti dell'Assemblea Generale

L'Assemblea Generale è competente per le decisioni nelle seguenti materie:

a) Modifiche dello Statuto e nuove versioni dello Statuto,

b) la determinazione delle quote associative,

c) la nomina dei soci onorari e l'esclusione dei consiglieri dall'associazione,

d) l'elezione e la revoca dei membri del Consiglio Direttivo,

e) accettare la relazione annuale e approvare le azioni del Comitato esecutivo,

f) lo scioglimento dell'associazione.


§ 14 Convocazione dell'Assemblea Generale

(1) Almeno una volta all'anno, il consiglio di amministrazione convoca un'assemblea generale ordinaria. La convocazione è effettuata per iscritto (ad es. per lettera) o per testo (ad es. per e-mail). Devono trascorrere almeno quattro settimane tra il giorno della convocazione o del suo invio e il giorno dell'assemblea generale, senza contare il giorno della convocazione e il giorno dell'assemblea. L'invito si considera inviato quando viene inviato all'ultimo indirizzo e-mail o postale fornito.

(2) L'ordine del giorno è stabilito dal Consiglio Direttivo. Ogni membro dell'associazione può richiedere al consiglio di amministrazione un'aggiunta all'ordine del giorno per iscritto (ad esempio tramite lettera) o in forma scritta (ad esempio tramite e-mail) entro e non oltre una settimana prima dell'assemblea generale. Sulla domanda decide il Consiglio di Amministrazione. L'assemblea generale delibera con la maggioranza dei voti validi dei membri presenti sulle mozioni all'ordine del giorno che non sono state accolte dal consiglio direttivo o che sono state fatte per la prima volta nell'assemblea generale; sono escluse le mozioni che comportino la modifica dello statuto, la modifica delle quote associative o lo scioglimento dell'associazione.

(3) Il consiglio di amministrazione deve convocare un'assemblea generale straordinaria se gli interessi dell'associazione lo richiedono o se almeno il 10% dei membri lo fa per iscritto (ad esempio per lettera) o in forma scritta (ad esempio per e-mail) a richiesta la finalità e le motivazioni.

(4) L'assemblea generale può svolgersi di persona o virtualmente. Il Consiglio Direttivo decide in merito a sua discrezione e ne informa i membri nell'invito. Il regolamento del § 32 comma 2 BGB rimane inalterato. Le riunioni generali virtuali si svolgono in una chat room riservata ai membri (ad esempio tramite Skype).


§ 15 Risoluzione dell'Assemblea Generale

(1) L'assemblea generale è presieduta dal primo presidente, se questi è impossibilitato, dal secondo presidente, se il presidente è assente, da un altro membro del consiglio.

(2) L'assemblea generale è valida se è presente almeno un terzo di tutti i membri dell'associazione. Se non c'è il quorum, il consiglio è obbligato a convocare una seconda assemblea generale con lo stesso ordine del giorno entro quattro settimane. Questo è valido indipendentemente dal numero dei membri presenti. Questo è da precisare nell'invito.

(3) L'Assemblea Generale decide a maggioranza dei voti validi espressi. Le astensioni sono considerate voti nulli.

(4) Le decisioni sulla modifica dello statuto, sulla modifica dello scopo o sullo scioglimento dell'associazione richiedono la maggioranza dei tre quarti dei membri presenti.

(5) Deve essere redatto un verbale dei risultati dell'assemblea e delle deliberazioni prese, che deve essere firmato dal verbalizzante e dal presidente dell'assemblea. Il verbalizzante è nominato dal presidente dell'assemblea all'inizio dei lavori assembleari.


§ 16 Elezioni

(1) Le elezioni possono aver luogo solo se sono incluse nell'ordine del giorno e annunciate con l'invito.

(2) Le elezioni sono presiedute dal primo presidente, se questi è impossibilitato a farlo, dal secondo presidente, se entrambi i presidenti sono impossibilitati, da un altro membro del consiglio.

(3) Le elezioni sono aperte, solitamente per alzata di mano. Su richiesta, l'assemblea generale può decidere, a maggioranza dei tre quarti, di procedere a elezioni segrete.

(4) Prima dell'elezione, i candidati si presentano e rispondono alle domande. Prima delle elezioni, verrà loro chiesto se vogliono mantenere la loro candidatura.

(5) Un assente può essere eletto se il Consiglio Direttivo ha ricevuto una dichiarazione (per iscritto o in forma scritta) che l'assente avrebbe accettato il servizio.

(6) Risulta eletto chi ha più della metà dei voti validi espressi (maggioranza assoluta). Le astensioni sono considerate voti nulli. Se nessun candidato ottiene la maggioranza assoluta dei voti al primo scrutinio, si procede a un secondo scrutinio. Qui è possibile suggerire nuovi candidati. Se ancora non si raggiunge la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati con il maggior numero di voti. Se un risultato non viene raggiunto nel ballottaggio a causa di un pareggio, decide il sorteggio. L'ufficiale elettorale estrae il lotto.


Sezione 17 Responsabilità

(1) I volontari e gli ufficiali o funzionari la cui retribuzione non supera EUR 720,00 annui sono responsabili solo per i danni ai membri e all'associazione che causano nell'adempimento del loro lavoro onorario, per dolo e colpa grave.

(2) L'associazione non è responsabile internamente nei confronti dei membri per i danni causati da negligenza che i membri subiscono dalla partecipazione agli eventi dell'associazione, nella misura in cui tali danni non sono coperti dall'assicurazione dell'associazione.


§ 18 Protezione dei dati

(1) Al fine di adempiere ai compiti statutari dell'associazione e agli obblighi, i seguenti dati personali dei membri dell'associazione vengono archiviati digitalmente nell'associazione in conformità con i requisiti legali della legge federale sulla protezione dei dati (BDSG): nome, indirizzo, numero di telefono, indirizzo e-mail, data di nascita, coordinate bancarie, informazioni volontarie al farmaco responsabile ecc.

(2) La registrazione digitale dei dati avviene a condizione che i membri siano d'accordo con la dichiarazione di adesione.

(3) Agli organi dell'associazione, a tutti i dipendenti o ad altre persone che lavorano per l'associazione è vietato elaborare, divulgare, mettere a disposizione di terzi o altrimenti utilizzare dati personali senza autorizzazione per scopi diversi dallo scopo dell'adempimento del rispettivo compito. Tale obbligo permane anche dopo che il socio ha lasciato l'associazione.

(4) Per esercitare i diritti associativi previsti dalla legge, il consiglio di amministrazione può concedere ai soci, su richiesta, l'accesso all'elenco dei soci, dietro garanzia scritta che gli indirizzi non saranno utilizzati per altri scopi, se dimostrano un legittimo interesse.

(5) In caso di cessazione dell'adesione, i dati personali, nella misura in cui si riferiscono a transazioni in contanti, vengono conservati in conformità con i periodi determinati dalla legge fiscale.


§ 19 Scioglimento dell'associazione

(1) Lo scioglimento dell'associazione può essere deciso solo in un'assemblea generale convocata appositamente per questo scopo.

(2) Nell'assemblea di scioglimento, i membri nominano i liquidatori, che poi devono occuparsi degli affari correnti.

(3) I beni rimanenti dopo lo scioglimento o l'abolizione dell'associazione o la cessazione di scopi fiscali privilegiati vanno all'Istituto per la sicurezza dei farmaci in psichiatria e. V. (registrato presso il tribunale distrettuale di Monaco di Baviera con il numero di registrazione VR 17342).

(4) Le disposizioni di cui sopra si applicano di conseguenza se la capacità giuridica dell'associazione è stata revocata.


§ 20 regolamento linguistico

Se nel testo degli statuti o nei regolamenti dell'associazione per la designazione delle funzioni è utilizzata la forma linguistica femminile o maschile, allora tutte le cariche possono essere occupate da donne e uomini indipendentemente da ciò.

Share by: